Art. 11.

      1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 184 del 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera d) le parole: «agli aspiranti genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «agli aspiranti all'adozione»;

          b) alla lettera f) le parole: «ai futuri genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona o alla coppia richiedente l'adozione»;

          c) alla lettera h) le parole: «i coniugi affidatari o i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o la coppia affidataria o adottiva».